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L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

Importo 2021: Euro 522,10 per 12 mensilità.

 

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all'INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

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